Il diritto all’oblio nell’era della memoria digitale

Una volta pubblicata sul web, un’informazione è destinata a rimanere accessibile per sempre? Nell’era digitale, caratterizzata dalla rapida diffusione dei contenuti online e dalla capacità dei motori di ricerca di renderli facilmente reperibili anche a distanza di molti anni, tale interrogativo assume un ruolo centrale nella tutela della persona.

In questo contesto acquista particolare rilevanza il diritto all’oblio, inteso come il diritto dell’individuo a non essere indefinitamente esposto alla diffusione di informazioni che, pur originariamente vere e lecite, siano divenute nel tempo non più attuali e la cui permanenza online possa incidere negativamente sulla propria identità personale, reputazione e sfera privata.

Tale diritto trova espresso riconoscimento nel Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). In particolare, l’art. 17 riconosce all’interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali in presenza di specifiche condizioni, ad esempio quando i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, quando venga revocato il consenso al trattamento o quando i dati in siano stati trattati illecitamente.

Tuttavia, il diritto alla cancellazione non è assoluto. L’art. 17, par. 3, GDPR esclude infatti l’obbligo di cancellazione qualora il trattamento risulti necessario, tra l’altro, per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di obblighi di legge, per ragioni di interesse pubblico ecc. Di conseguenza, la valutazione deve avvenire caso per caso, bilanciando il diritto dell’interessato con l’interesse pubblico all’informazione, tenendo conto del tempo trascorso, dell’attualità della notizia, della sua esattezza e del ruolo pubblico o meno del soggetto coinvolto.

D’altra parte, l’European Data Protection Board (EDPB), chiarisce che la tutela del diritto all’oblio può realizzarsi anche attraverso la deindicizzazione dei risultati dei motori di ricerca. Tale misura, non comporta la rimozione della notizia o del dato personale dal sito di origine, ma ne limita la reperibilità mediante una ricerca effettuata attraverso il nome dell’interessato, evitando che informazioni ormai risalenti nel tempo siano immediatamente associate alla sua identità.

Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 18 marzo 2026, n. 6433, pronunciandosi in materia di trattamento dei dati personali e diritto all’oblio online. La vicenda trae origine dalla richiesta di deindicizzazione avanzata da un soggetto coinvolto in un procedimento penale successivamente estinto per prescrizione nei confronti del gestore di un motore di ricerca.

La Corte ha affermato che il giudice di merito, una volta accertata l’illiceità del trattamento dei dati personali per violazione del diritto all’oblio, non può escludere il risarcimento del danno non patrimoniale limitandosi a rilevare l’assenza di una prova diretta e specifica del pregiudizio subito.

Il danno non patrimoniale, infatti, pur dovendo essere allegato e dimostrato dalla parte che ne richiede il risarcimento, può essere provato anche mediante presunzioni semplici. A tal fine, il giudice può valorizzare diversi elementi, quali il contenuto potenzialmente lesivo o stigmatizzante delle notizie, la loro obsolescenza rispetto all’evoluzione della vicenda giudiziaria, la persistente reperibilità tramite i motori di ricerca, nonché la posizione sociale e professionale del soggetto interessato e l’incidenza della diffusione delle informazioni sulla sua vita di relazione.

In effetti, la tutela del diritto all’oblio trova il proprio fondamento nei principi costituzionali posti a presidio della persona, in particolare negli artt. 2 e 3 Cost., che garantiscono il pieno sviluppo della personalità e la pari dignità sociale dell’individuo, e nell’art. 21 Cost. che disciplina il diritto all’informazione e che incontra un limite fisiologico nella tutela del diritto alla privacy e all’onore e alla reputazione. Pertanto, il giudice è sempre chiamato, in relazione al caso concreto, ad effettuare un opportuno bilanciamento di interessi, affinché l’inesauribile memoria della rete non si trasformi in una condanna a vita.

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