Il marchio sonoro come strumento contro i deepfake: il caso Giusy Ferreri

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo in cui vengono creati, condivisi e consumati i contenuti digitali. Tra gli effetti più discussi di questa trasformazione vi è la crescente diffusione dei cosiddetti deepfake, contenuti audio e video generati o manipolati mediante algoritmi di machine learning capaci di riprodurre in maniera estremamente realistica volti, voci e comportamenti umani.

In questo contesto si inserisce un’iniziativa particolarmente innovativa che vede protagonista la cantante Giusy Ferreri. Il 26 aprile 2026 l’artista ha depositato la propria voce come marchio sonoro, diventando la prima cantante europea a adottare una simile strategia di tutela, seguendo un percorso già intrapreso negli Stati Uniti da Taylor Swift.

La scelta assume un significato particolare in un ecosistema digitale profondamente cambiato rispetto al passato. Con l’avvento del Web 2.0, infatti, gli utenti non sono più semplici destinatari di contenuti, ma anche produttori e diffusori degli stessi. Se da un lato questa evoluzione ha ampliato le opportunità di comunicazione e di espressione, dall’altro ha reso più complessa la protezione dell’identità personale e professionale.

In questo ambito assume un ruolo centrale il diritto industriale, che mette a disposizione strumenti giuridici idonei a proteggere i segni distintivi di una persona o di un’attività economica dai fenomeni di contraffazione, sfruttamento indebito e concorrenza sleale. Per un cantante, uno degli elementi più rappresentativi della propria identità artistica è certamente la voce. Proprio per questo motivo il marchio sonoro può rivelarsi uno strumento di tutela particolarmente efficace.

A seguito della riforma introdotta dalla direttiva (UE) 2015/2436 e della conseguente eliminazione dell’obbligo di rappresentazione grafica del marchio, oggi è possibile registrare un marchio sonoro mediante il deposito di un file audio in formato MP3 oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono tramite notazione musicale. Il deposito può essere effettuato presso gli uffici competenti, quali l’EUIPO o l’UIBM. Il segno sonoro può consistere in parole pronunciate, suoni naturali, versi di animali, melodie o altre combinazioni sonore, purché sia dotato di unicità, capacità distintiva e consenta al pubblico di identificare con immediatezza l’origine del prodotto o del servizio.

D’altra parte, i marchi sonori fanno già parte della nostra quotidianità. Si pensi, ad esempio, al celebre “ta-dum” di Netflix o al noto jingle di Intel. In entrambi i casi il suono rappresenta un elemento distintivo immediatamente riconoscibile dai consumatori e contribuisce in maniera significativa alla costruzione dell’identità del marchio.

L’iniziativa di Giusy Ferreri si inserisce perfettamente in questa prospettiva. La sua voce, caratterizzata da un timbro graffiante, ruvido e facilmente riconoscibile, costituisce uno degli elementi più distintivi della sua immagine artistica. Il deposito, consultabile pubblicamente presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale, consiste in una breve registrazione nella quale l’artista pronuncia la frase: «Sono Giusy Ferreri».

La registrazione è stata richiesta nelle classi 9 e 41 della Classificazione di Nizza, il sistema internazionale che organizza prodotti e servizi in categorie merceologiche. La classe 9 comprende, tra l’altro, software, supporti digitali e contenuti audiovisivi, mentre la classe 41 riguarda attività di intrattenimento, spettacolo, formazione e produzione artistica.

In tal senso, pur non rappresentando una soluzione definitiva al fenomeno dei deepfake, l’iniziativa di Giusy Ferreri testimonia la capacità del diritto industriale di evolversi rapidamente verso strumenti di tutela dell’identità artistica sempre più aderenti alle sfide della contemporaneità.

Articoli recenti

Dai valore alla tua idea

Richiedi ora una valutazione per conoscere le opportunità di tutela e registrare il tuo marchio o il tuo brevetto